IL RE È NUDO. UN’ALTRA LEGGE REGIONALE SULLE GAE COLPITA E AFFONDATA. PERCHÉ?

legge regionale. gae

Un’altra legge regionale sulle GAE colpita e affondata. Perché? Abbiamo atteso qualche giorno, per tentare un articolo per non addetti ai lavori, cosa non semplicissima. Riteniamo assolutamente necessario, ogni volta che sia possibile, fare chiarezza circa la normativa che regola la nostra professione, in quanto molto spesso, agenzie di formazione e assessorati regionali, glissando alla grande la realtà della situazione, fanno il possibile per negare che, ormai da almeno una quindicina d’anni, il Re è nudo.

In fondo all’articolo, trovate comunque tutti i riferimenti normativi utili ad approfondire.

Situazione delle normative sulle GAE: 2013 vs 2025

L’infografica qui sopra mostra la situazione delle normative sulle Guide ambientali escursionistiche e diciture assimilabili “fotografata” al 2013, e alla fine del 2025; in verde chiaro trovate, per l’appunto, due regioni “delegificate”. È infatti la seconda volta che una legge regionale sulle Guide ambientali escursionistiche viene cancellata – la prima fu la legge regionale umbra, una decina d’anni fa – e proviamo a spiegarvi, con parole semplici, il perché.

Cercheremo anche di spiegare perché quanto accaduto non comporterà, in sé, la cancellazione di altre leggi, che, tuttavia, sono decadute da un pezzo senza che gli enti che le hanno emanate diano mostra d’accorgersene, o quasi.

Cosa è successo in Toscana

L'anno scorso la Toscana ha modificato la sua legge regionale sul turismo ma, insieme al panettone e ai regali, i colleghi toscani, sotto l’albero, hanno trovato la cancellazione, da parte della Corte Costituzionale, di tutti gli articoli riguardanti le Guide ambientali escursionistiche.

L’Umbria aveva fatto lo stesso, una decina di anni fa, con analoghi risultati. Cancellati anche, come non fossero mai esistiti, gli onerosi corsi toscani (600 ore) come già i non meno onerosi concorsi pubblici umbri (tre prove oltre la lingua straniera). Come non fossero mai esistititi perché, cosa che non tutti sanno, le sentenze di questo genere hanno natura retroattiva.

Tra le due “cancellazioni” ci sono delle differenze importanti che riguardano gli Accompagnatori Turistici, ma, una cosa per volta, cerchiamo di spiegare tutto.

Validità e limiti delle leggi regionali

Una sfilza di sentenze della Corte Costituzionale, a partire da una ventina d’anni fa, decretarono che alle Regioni non fosse consentito normare professioni in assenza di una legge quadro nazionale (allora si chiamavano così) che definisse il perimetro, per così dire, in cui organismi regionali potevano legiferare. Non pensate solo alla nostra professione: a macchia di leopardo le Regioni avevano normato tantissime professioni non organizzate in ordini o collegi, come pranoterapeuti, meccatronici, acconciatori... Subentrò poi la L4/2013 che, per l’appunto, disciplinava le professioni non ordinistiche, che rappresentano la maggior parte delle professioni e milioni di professionisti, perfino nel nostro paese, che di ordini e collegi ne ha dieci volte di più (avete capito bene) che ogni paese “normale”.

Fino a che nessuno abroga una legge, questa resta dov’è: semplicemente non può venire applicata. Ad esempio, non sfugge a nessuno che da circa quindici anni ogni Regione ha sospeso quella pur minima attività di contrasto all’abusivismo nel settore dell’accompagnamento escursionistico professionale che prima espletava; anche se molti colleghi non l’hanno ancora compreso, le Regioni non hanno gettato la spugna per un generico stato di degrado della cosa pubblica, né per menefreghismo, ma proprio per il fatto che l’assenza di una normativa nazionale di riferimento ha reso prive di efficacia le leggi regionali e chi perseguisse un “collega” senza arte né parte che sta lavorando con un gruppo, potrebbe essere suscettibile di incriminazione per numerosi reati, cosa che alle forze dell’ordine non è sfuggita, di qui la sospensione di ogni controllo. Inoltre, disponendo, come i nostri soci, di una solidissima polizza assicurativa di difesa legale potrebbe, come cittadino ingiustamente danneggiato da un provvedimento illegale, citare la legge regionale su per i vari gradi di giudizio, sino a farla cadere.

Il paradosso delle leggi regionali “attive”

Ma allora come mai due sole leggi abrogate (Umbria e Toscana) e altre nove ancora vigenti? (Basilicata, Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Valle D’Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia.)

Proviamo a spiegarlo con un esempio: una persona può avere un vecchissimo impianto elettrico nella sua abitazione, fuori norma da un ventennio, tuttavia rispondente alle norme che erano vigenti al momento della sua installazione, e nessuno certo verrà a cacciarlo via di casa o a fargli una multa. Viceversa, se rinnova l’impianto elettrico, lo deve necessariamente mettere “a norma”, vale a dire, deve fare un impianto coerente con le normative attuali.

Umbria e Toscana hanno modificato il loro “impianto” ma dato che la norma applicabile è che non possa esistere alcuna norma sulla nostra professione, la Corte Costituzionale, in perfetta coerenza, ha eliminato tutti gli articoli che ci riguardavano, privando i colleghi toscani anche del “simulacro” di una normativa regionale, che, in molti, erano ancora convinti avesse una qualche efficacia.

Da qui si può capire che tutte le Regioni che non adegueranno le proprie normative, non le vedranno formalmente cancellate, pur non potendo in alcun modo utilizzarle per regolamentare il sistema turistico come avrebbero voluto. Per cui la scelta che si trovano davanti le Regioni è tenersi normative inutilizzabili, non più allineate né alle direttive europee né alle leggi nazionali, giusto per vederle ancora scritte da qualche parte, oppure, come hanno fatto Umbria e Toscana, evidenziare il vuoto normativo provando a cambiarle: un po’ come fanno quelle organizzazioni che portano i malati cronici che hanno scelto una fine dignitosa, a morire oltrefrontiera e poi si autodenunciano per mettere in rilievo la colpevole assenza dello Stato italiano nell’affrontare ogni tema divisivo, assenza ancor più cronica della SLA.

Questa è l’interpretazione più attenta, che non presume che ai consulenti legali di Umbria e Toscana siano mancate le modeste competenze necessarie ad evitare quello che, comunque, da molti operatori di settore, poco informati e direttamente “colpiti” non può essere percepito che come un clamoroso autogoal.

Il caso degli Accompagnatori Turistici

La novità, stavolta, risiede nel fatto che la scure si è abbattuta anche sugli Accompagnatori Turistici che, come sosteniamo da anni, sono nella nostra identica situazione, non avendo legge nazionale ed essendo normati unicamente a livello regionale.

Situazione in cui versavano anche le Guide Turistiche, sino all’intervento legislativo che le ha normate a livello nazionale tra il 2023 e il 2024, risolvendo un vulnus che, in un paese a fortissima vocazione turistica, aveva veramente del paradossale. Fatto evidentissimo a chi scrive, che però si poteva citare solo sottovoce pena venire subissati di insulti da una categoria da sempre più battagliera che informata.

Adesso speriamo che quanto accaduto convinca tutti che le normative regionali sulla nostra professione non valgono più nemmeno la carta su cui sono scritte, e che sia ormai ineludibile dare al lavoro delle Guide ambientali escursionistiche e degli Accompagnatori Turistici la necessaria dignità attraverso un provvedimento legislativo nazionale.

✍️ Marco Fazion

Per approfondire:

  • Le sentenze che hanno ribadito l’impossibilità da parte delle Regioni di normare le professioni in assenza di una superiore normativa statale: Sentenza di Corte Costituzionale nn. 353/2003, 31/2005, 335/ 2005, 424/2005, 40/2006, 153/2006, 449/ 2006, 423/2006, 424/2006, 449/2006, 57 2007, 222/2008, 155/2013.
  • L.14 gennaio 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)
  • La sentenza contro l’adeguamento normativo della Toscana: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/196